Pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2229 della Commissione Europea
Il 25 ottobre scorso è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2229 della Commissione che definisce delle variazioni al Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165.
Segnaliamo pertanto i punti salienti definiti da questo nuovo regolamento che norma le liste dei prodotti e delle sostanze ammesse nei vari ambiti e settori della produzione biologica, ricordando che entreranno in vigore a partire dal ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.
Prodotti impiegati per la difesa delle colture vegetali
L'idrogenocarbonato di sodio (utilizzato per la difesa da oidio e ticchiolattura), impiegato ed autorizzato finora come "sostanza di base" (vedi allegato I, punto 1, del regolamento (UE) 2021/1165) sarà da ora in avanti consentito anche nella categoria "sostanze attive a basso rischio".
Concimi, ammendanti e nutrienti
Quanto definito come "Miscela di rifiuti domestici compostata o fermentata" viene ora sostituita dalla denominazione "Rifiuti organici compostati o fermentati" al fine di consentire l’impiego di altri generi di rifiuti organici, non solo dei rifiuti domestici, per il compostaggio o la fermentazione, nella produzione biologica.
Rimangono invariate le condizioni e concentrazioni di metalli pesanti.
La Commissione UE, in base a quanto definito dal Comitato tecnico EGTOP, ha introdotto la possibilità di utilizzo dei sali di selenio, ma solo in caso di carenza nei terreni utilizzati per l'allevamento e/o il pascolo o per la produzione di colture foraggere».
Come per altri principi presenti nell'allegato II del Reg. UE 2021/1165, rimane complesso poter utilizzare i sali di selenio in Italia dato che il loro impiego non è stato disciplinato nella produzione non biologica, né dal Reg. UE 2019/1009, né dalle disposizioni nazionali (Dlgs 75/2010ee s.m.i.).
Prodotti e sostanze autorizzati per l'uso come mangimi o nella produzione di mangimi
la Commissione ha deciso, sempre dietro indicazione del Comitato tecnico EGTOP, di intervenire anche nell’ambito dei mangimi e negli alimenti per animali da compagnia autorizzando l'uso delle seguenti sostanze:
i) glicole propilenico, olio di alghe e cloruro di calcio utilizzati come materie prime per mangimi;
ii) chelato di ferro e destrano di ferro, chelato di rame, chelati di manganese, chelati di zinco di proteine e lievito al selenio come oligoelementi.
I chelati da idrolizzati proteici dovranno essere ottenuti con soia biologica, se disponibile.
Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici
L’acido ascorbico (E300), fino ad oggi ammesso senza alcuna limitazione sia nei prodotti vegetali sia nei prodotti base carne, da ora in poi non potrà essere utilizzato nei prodotti a base carne e preparazioni di carni in cui sono stati già aggiunti il sale o altri additivi ammessi.
L’impiego delle lecitine (E322) fino ad oggi ammesse nei prodotti vegetali in genere e nei soli prodotti lattiero-caseari d’ora in poi potranno essere impiegate in tutti i prodotti di origine animale, purché ricordiamo, come già stabilito da tempo, vengano utilizzate lecitine biologiche.
Oltre ai Tartrati di sodio (E335) e Tartrati di potassio (E336), già presenti nella lista degli additivi e coadiuvanti ammessi vengono introdotti anche Tartrati di sodio e potassio (E337).
Dal 1° gennaio 2027 Tartrati di sodio e potassio (E337 dovranno essere tutti da produzione biologica.
Prodotti per la pulizia e la disinfezione negli impianti di trasformazione e magazzinaggio
L'EGTOP sta vagliando attentamente le sostanze per la pulizia e la disinfezione da autorizzare nella produzione biologica, ma i tempi di studio e valutazione saranno più lunghi, la data prevista per l’ esplicitazione è il 1 Gennaio 2026, nel contempo, fino a nuove disposizioni, si continua ad applicare l'allegato VII del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione che disciplina unicamente i prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti adibiti alle produzioni animali (inclusa l'acquacoltura e la produzione alghe).
Non vi saranno vincoli per la pulizia e sanificazione dei normali impianti delle industrie alimentari fino al 1° gennaio 2026.
Per quanto concerne la lista degli ingredienti agricoli non biologici ammessi per la produzione di alimenti biologici trasformati (già riportata nell'allegato V parte B Reg, UE 1165/2021) la data di applicazione rimane invariata al 1° gennaio 2024.
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